PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Dal 01/02/2002 sono abilitata al Patrocinio a spese dello Stato, in materia di:
Diritto Civile Ordinario
Diritto Civile Minorile
Diritto Penale Minorile

Per poter essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza legale a spese dello Stato – purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a €12838,01..
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale (non sommando quello dei familiari) quando gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare conviventi.

Leggi anche

Richiedi

Un appuntamento