ASSEGNO DI MANTENIMENTO

ASSEGNO DI MANTENIMENTO

L’assegno di mantenimento è un provvedimento economico che viene assunto dal Giudice (o dai coniugi, laddove siano concordi) in sede di separazione tra i coniugi. Il mantenimento consiste nel versamento di una somma di denaro, suscettibile di revisione nel tempo, al coniuge economicamente debole o agli eventuali figli nati dalla coppia. L’obbligazione alimentare, meglio nota come diritto agli alimenti (artt. 433 e s.s. C.c.), consiste in una prestazione a carattere patrimoniale effettuata da un soggetto obbligato all’interno del gruppo famigliare, nei confronti del familiare che versi in stato di bisogno. Per questo motivo, chi si trova in uno stato di bisogno e dimostra di non poter (oggettivamente) provvedere al proprio sostentamento, può chiedere un contributo ai propri familiari attraverso un ricorso al Tribunale.
I soggetti obbligati, tenuti a corrispondere un assegno alimentare per consentire a colui che versa in stato di bisogno di condurre una vita dignitosa sono, in ordine: il coniuge, i figli, i genitori, gli ascendenti, gli affini, i fratelli e i donatari.

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